Un pensiero sullo Statuto albertino: riflessione, analisi storica e spunti di approfondimento futuro. A cura di Gianluigi Chiaserotti.
La prima domenica di giugno, nel Regno d’Italia, era la festa dello Statuto, che fu “concesso” o meglio “ottriato” [dal francese “octroyer” (“concedere”)] dal Re Carlo Alberto (1798-1849) il 4 marzo 1848 e rimasto in vigore formalmente, e con modifiche, sino al giorno 1 gennaio 1948.
Nel preambolo autografo del Re lo statuto veniva definito «legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia» ed il 17 marzo 1861, alla proclamazione del Regno d’Italia, ne divenne la Carta Fondamentale.
Era una costituzione “flessibile”, cioè poteva essere modificata semplicemente con una legge ordinaria. Mentre l’attuale Costituzione Italiana è “rigida”, cioè, per la sua modifica, occorre una procedura particolare.
Lo Statuto definiva una forma di monarchia costituzionale che si evolse verso una forma di monarchia parlamentare, rivelando la sua natura appunto di ”costituzione flessibile”.
Il sistema costituzionale italiano subì un’evoluzione dettata da una scelta costituente compiuta formalmente dal monarca, ma legata al concreto divenire del sistema politico.
La prima modifica dello Statuto sarà quella relativa alla bandiera, da quella con la coccarda azzurra a quella con la coccarda tricolore, in occasione della ribellione del Lombardo-Veneto contro il dominio austriaco nel 1848.
Il fatto che il testo si sia poi rivelato generico, nei fatti, si rivelò essere un vantaggio, perché ne permise un pacifico adeguamento a mutate esigenze e situazioni, come d’altronde in quasi tutte le carte costituzionali sette-ottocentesche (si pensi in primis alla Costituzione statunitense redatta nel 1787). Tale elasticità dello Statuto fece commentare dal giurista Arturo Carlo Jemolo (1891-1981) che esso ”visse di vita propria” per quasi cent’anni. Per lungo tempo, non ci furono modifiche formali del testo statutario, almeno fino al periodo fascista.
Lo statuto corrisponde a ciò che si definisce una ”costituzione breve”: limitandosi ad enunciare i diritti (che sono per lo più libertà dallo Stato) e ad individuare la forma di governo. Riconosce il principio di eguaglianza (art. 24: «tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge. [...] Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessi alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi»). Riconosce formalmente la libertà individuale (art. 26), l’inviolabilità del domicilio (art. 27), la libertà di stampa (art. 28), la libertà di riunione (art. 32).
La religione, si scrisse, “è quella Cattolica, Apostolica e Romana”. Poco dopo verrà l’emancipazione prima dei Valdesi (17 febbraio- Lettere Patenti) e poi degli Ebrei (29 marzo) con il riconoscimento dei loro diritti civili e politici, infine con l’abolizione dei “privilegi” ecclesiastici a partire dal 2 marzo successivo.
Una legge di poco posteriore (“Legge Sineo” del giugno del 1848) aggiungeva che la differenza di culto non formava eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità alle cariche civili e militari.
Una parte nello Statuto Albertino era occupata dalla composizione del Senato del Regno, la Camera Alta.
Riporto, quindi, gli articoli (dal 33 al 38) dello Statuto al riguardo:
«Art. 33 – Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di quaranta anni compiuti e scelti nelle seguenti categorie: 1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stati. 2. Il Presidente della Camera dei Deputati. 3. I Deputati dopo tre legislature o sei anni di esercizio. 4. I Ministri dello Stato. 5. I Ministri Segretari di Stato. 6. Gli Ambasciatori. 7. Gli Inviati straordinari dopo tre anni di tali funzioni. 8. I Primi Presidenti e i Presidenti del Magistero di Cassazione e della Camera dei Conti. 9. I Presidenti dei Magisteri d’Appello. 10. L’Avvocato Generale presso il Magistero di Cassazione ed il Procuratore Generale dopo cinque anni di funzioni. 11. I Presidenti di classe di Magistrati di Appello, dopo tre anni di funzioni. 12. I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti dopo cinque anni di funzioni. 13. Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati di Appello, dopo cinque anni di funzioni. 14. Gli Ufficiali Generali (Tenenti Generali e Ammiragli di Divisione) di terra e di mare. Tuttavia anche i Maggiori Generali e i Contrammiragli dopo cinque anni di attività di servizio in quel grado. 15. I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni. 16. I Membri dei Consigli di Divisione, dopo cinque anni di funzioni. 17. Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di servizio. 18. I Membri della Regia Accademia delle scienze, dopo sette anni di nomina. 19. I Membri ordinari del Consiglio superiore d’istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio. 20. Coloro che con servizi o meriti eminenti hanno illustrato la Patria. 21. Le persone che da tre anni pagano tremila lire di imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.
Art. 34 – I Principi della famiglia reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun anno ed hanno voto a venticinque.
Art. 35 – Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.
Art. 36 – Il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non puo’ occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu convocato, sotto pena di nullità.
Art. 37 – Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore puo’ essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.
Art. 38 – Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della famiglia reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivi.».
I Senatori che occuparono il laticlavio furono personalità veramente degne di tale nomina regia e sarebbe il caso di soffermarsi su qualcuno di essi.
Ciò potrà avvenire, a mia cura, nei prossimi mesi.
Gianluigi CHIASEROTTI
Foto di copertina: "Frontespizio dello Statuto albertino", da http://uniminerva.blogspot.com/2019/02/dallo-statuto-albertino-alla.html